NUOVA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

NUOVA ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI

per aiutare i consumatori a effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli

In vigore dal 13 dicembre 2014

 

Cosa dobbiamo sapere

 

DENOMINAZIONE

La «denominazione» dell’alimento deve essere «facilmente comprensibile». Deve tenere come riferimento il seguente principio: 

 «denominazione LEGALE»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività.

«denominazione USUALE»: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale l’alimento è venduto senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.

«denominazione DESCRITTIVA»: una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

 

  • N.B. «apparenza fisica»: Qualora il prodotto è “congelato, scongelato o affumicato, ecc.” la denominazione legale deve precisare anche l’apparenza fisica.
  • N.B. «leggibilità»: Le informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le “dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo” 
  • N.B. «informazioni»: le informazioni sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente “visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili”. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
  • N.B. «imballaggio – dimensione carattere»:  Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm. 
  • N.B. «potenziali allergeni»: La denominazione della sostanza/prodotto allergenico è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colori di sfondo; il nome dell’allergene va ripetuto ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento

ATTENZIONE: Entro il 13/12/2014 la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del “paese di origine o del luogo di provenienza” per “carni diverse da quelle bovine e dell’All. XI, per il latte (anche come ingrediente dei prod. lattierocaseari), per alimenti non trasformati, per prod. a base di unico ingrediente, per ingredienti che rappresentano >50% di un alimento”.

 

ATTENZIONE: Responsabilità PRODOTTO A MARCHIO

L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui NOME o con la cui RAGIONE SOCIALE è commercializzato il prodotto.
L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti ASSICURA la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti.

 

ATTENZIONE: Responsabilità PER OGNI ALIMENTO POSTO IN VENDITA

L’operatore del settore alimentare, in qualità di professionista, è responsabile del controllo delle informazione per tutti gli alimenti che pone in vendita.

 

ATTENZIONE: il documento è una sintesi.
Si rimanda alla lettura dei testi integrali dei regolamenti
Reg.CE 1169/11 – Reg.  CE 1379/2013 – Reg. CE 1337/2013