DENOMINAZIONE ALIMENTO

La «DENOMINAZIONE» dell’alimento deve essere «facilmente comprensibile».

 «Denominazione LEGALE»

La denominazione che identifica l’alimento deve considerare:

da prima la «denominazione LEGALE», e precisamenteil nome disposto per legge, come ad esempio:

  • Carne di…
  • Pesce
  • Pane
  • Formaggio
  • Formaggio Grana Padano
  • Burro
  • Farina di…
  • Salame
  • … 

Per le denominazioni degli “Alimenti Lombardi” classificati DOP, IGP e TRADIZIONALI, la Regione Lombardia ha pubblicato un “Atlante dei Prodotti Tipici e Tradizionali”. La pubblicazione, consultabile anche sul nostro sito alla voce “Nuova etichettatura alimentare in vigore dal 13 dicembre 2014”,  costituisce fonte ufficiale delle denominazioni ed in particolar modo per quelle tradizionali.

 

Qualora il prodotto è “congelato, scongelato o affumicato, ecc.” la “denominazione LEGALE” deve precisare anche l’apparenza fisica.

 

«Denominazione USUALE»

Qualora non sussista una “denominazione LEGALE” è possibile fare uso della «denominazione USUALE», e precisamente delladenominazione usualmente utilizzata nel luogo di vendita”, se il nome dell’alimento è consacrato dagli usi e dai costumi dei consumatori del luogo, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni descrittive l’alimento stesso, come ad esempio:

  • Berna, Sberna, Bergna (area geografica Vallecamonica: trattasi di carne essiccata di ovino)
  • Mortadella fresca (area geografica dell’Alto Garda: trattasi della salamella lombarda)

ATTENZIONE: la «denominazione USUALE» può essere utilizzata solo per il mercato locale. Diversamente si rimanda alla lettura del capitolo successivo relativo alla «denominazione DESCRITTIVA».

 

Qualora il prodotto è “congelato, scongelato o affumicato, ecc.” l’etichettatura deve precisare anche l’apparenza fisica.

 

«Denominazione DESCRITTIVA»

Qualora l’alimento con “denominazione USUALE” è commercializzato al di fuori dell’area geografica in cui è consacrato il nome, così come la commercializzazione di un alimento con denominazione non classificabile “denominazione LEGALE” in quanto nome di “fantasia”, è necessaria una «denominazione DESCRITTIVA», e precisamente una “denominazione che descrive l’alimento” e se necessario il suo uso, affinché i consumatori determinino la reale natura dell’alimento e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso, come ad esempio:

  • preparazione a base di carne di…
  • prodotto a base di carne di…
  • prodotto di gastronomia
  • prodotto di pasticceria
  • pesce ricomposto
  • carne ricomposta
  • imitazione di…
  • crema da spalmare di…

Qualora il prodotto è “congelato, scongelato o affumicato, ecc.” l’etichettatura deve precisare anche l’apparenza fisica.

 

ATTENZIONE: gli esempi ESPLICATIVI si riconducono all’applicazione del Reg.CE 1169/11
Si rimanda comunque alla lettura del testo integrale del regolamento stesso