NUOVA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI

NUOVA ETICHETTATURA DEI

PRODOTTI ITTICI

 

In vigore dal 13 dicembre 2014

Cosa dobbiamo sapere

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Le «informazioni obbligatorie» del prodotto ittico sono  le seguenti: 

 

  • La «denominazione commerciale» + «nome scientifico» della specie.
  • Il metodo di produzione «”…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”».
  • La zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle «zone di pesca della FAO», + «la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili» per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall’Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO.

ATTENZIONE: b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la «menzione del corpo idrico» di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto.

 

  • La “categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci”:
  1. Sciabiche
  2. Reti da traino
  3. Reti da imbrocco e reti analoghe
  4. Reti da circuizione e reti da raccolta
  5. Ami e palangari
  6. Draghe
  7. Nasse e trappole 
  • Se il prodotto è stato “scongelato”.
  • Il “termine minimo di conservazione”, se appropriato.
  • N.B.: Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita.
  • N.B: Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il prodotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi.
  • N.B.: Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata pesce, purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.

ATTENZIONE: il documento è una sintesi.
Si rimanda alla lettura dei testi integrali dei regolamenti
Reg.CE 1169/11 – Reg.  CE 1379/2013 – Reg. CE 1337/2013