NUOVA ETICHETTATURA DELLE CARNI FRESCHE O CONGELATE DI SUINO, POLLAME, OVICAPRINO

NUOVA ETICHETTATURA DELLE CARNI FRESCHE O CONGELATE DI  SUINO, POLLAME, OVICAPRINO

In vigore dal 01 aprile 2014

Cosa dobbiamo sapere

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Reg. di esecuzione n. 1337/2013 della Commissione che fissa le regole per l’applicazione del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo le indicazioni del paese di origine o del luogo di provenienza.

 

PER TUTTE LE SPECIE: L’indicazione “ORIGINE ITALIA” può essere utilizzata solo se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia.

 

SUINI: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

1) L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;

2) L’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai30 kge viene macellato ad un peso superiore ad80 kg;

3) L’animale viene macellato ad un peso inferiore ad80 kged ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

 

OVI-CAPRINI: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

1) L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;

2) L’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

 

POLLAME: L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se:

1) L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia;

2) L’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia.

Visuallizza la tabella con un click sul seguente link: 

2014 Tabella – carne di suino, pollame, ovicaprino

 

NOTA BENE:

Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’UE» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra UE» o «Allevati in: vari paesi dell’UE e paesi extra UE».

NOTA BENE:

Deroga per carni provenienti da paesi terzi

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione «Allevato in: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

 

ATTENZIONE: il documento è una sintesi.
Si rimanda alla lettura dei testi integrali dei regolamenti
Reg.CE 1169/11 – Reg.  CE 1379/2013 – Reg. CE 1337/2013